1 The central securities depository shall ensure the proper and lawful custody, recording and transfer of securities.
2 It shall prohibit its participants from overdrawing their securities accounts for securities held in central custody with it.
3 It shall check on a daily basis whether the number of an issuer's securities issued with it is equal to the number of securities recorded in the participants' securities accounts.
4 It shall specify the time:
5 It shall transfer securities in real time if possible, but at the latest at the end of the value day.
1 Il depositario centrale garantisce che i valori mobiliari siano custoditi, registrati e trasferiti in modo corretto e conforme alla legge.
2 Il depositario centrale vieta ai propri partecipanti di compiere prelievi allo scoperto sui conti titoli afferenti ai valori mobiliari da esso detenuti in custodia accentrata.
3 Il depositario centrale verifica quotidianamente se il numero di valori mobiliari che un emittente ha emesso presso di esso corrisponde al numero di valori mobiliari registrati sui conti titoli dei partecipanti.
4 Il depositario centrale stabilisce il momento a partire dal quale:
5 Il depositario centrale trasferisce i valori mobiliari possibilmente in tempo reale, ma al più tardi alla fine del giorno di valuta.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.