1 A central counterparty registered abroad must obtain FINMA recognition before it:
2 FINMA shall grant recognition:
3 FINMA may refuse recognition if the state in which the foreign central counterparty has its registered office does not grant Swiss central counterparties actual access to its markets or does not offer them the same competitive opportunities as those granted to domestic central counterparties. Any deviating international commitments are reserved.
4 It may exempt a foreign central counterparty from the obligation to obtain recognition provided this does not adversely affect the protective purpose of this Act.
1 Una controparte centrale con sede all’estero (controparte centrale estera) deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di:
2 La FINMA concede il riconoscimento se:
3 La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la controparte centrale estera non garantisce alle controparti centrali svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le controparti centrali nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
4 La FINMA può esonerare una controparte centrale estera dal procurarsi il riconoscimento, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.