The participants admitted to a trading venue shall keep a record of the orders and transactions they carry out, providing all the details necessary for overseeing and supervising their activity.
Il partecipante ammesso a una sede di negoziazione registra i mandati e le operazioni da lui effettuate corredandole di tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.