1 The trading venue shall establish under FINMA supervision its own regulatory and supervisory organisation which is appropriate for its activity.
2 The regulatory and supervisory tasks delegated to the trading venue must be carried out by independent bodies. The directors of these bodies must:
3 The selection of the directors under paragraph 2 requires the approval of FINMA.
4 The trading venue shall submit its regulations and their amendments to FINMA for approval.
1 La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività.
2 I compiti di autodisciplina e sorveglianza attribuiti a una sede di negoziazione devono essere svolti da organi indipendenti. I dirigenti di questi organi devono:
3 La nomina dei dirigenti di cui al capoverso 2 necessita dell’approvazione della FINMA.
4 La sede di negoziazione sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modifiche.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.