958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 163 Duty to make an offer

1 Anyone who, on 1 February 1997, directly, indirectly or acting in concert with third parties held securities which granted him or her more than 33⅓% but less than 50% of the voting rights of a target company must make an offer for all listed equity securities of the company if he or she acquires equity securities and thereby exceeds the threshold of 50% of the voting rights.

2 Paragraph 1 also applies to holdings which were covered by the provisions on public takeover offers for the first time on 1 May 2013.

Art. 163 Obbligo di presentare un’offerta

1 Chiunque, il 1° febbraio 1997, disponeva direttamente o indirettamente oppure d’intesa con terzi di titoli di partecipazione che gli conferivano il controllo di oltre il 33⅓ per cento, ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società bersaglio, deve presentare un’offerta relativa a tutti i titoli di partecipazione quotati della società se acquista titoli di partecipazione e supera in tal modo il valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto.

2 Il capoverso 1 si applica anche alle partecipazioni interessate dalle disposizioni sulle OPA per la prima volta il 1° maggio 2013.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.