958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 154 Exploitation of insider information

1 A custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty shall be imposed on any person who as a body or a member of a managing or supervisory body of an issuer or of a company controlling or controlled by them, or as a person who due to their holding or activity has legitimate access to insider information, if they gain a pecuniary advantage for themselves or for another with insider information by:

a.69
exploiting it to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities;
b.
disclosing it to another;
c.70
exploiting it to recommend that another acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities.

2 Any person who through an act set out in paragraph 1 gains a pecuniary advantage exceeding one million francs shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty.

3 Any person who gains a pecuniary advantage for themselves or for another by exploiting insider information or a recommendation based on insider information disclosed or given to them by a person referred to in paragraph 1 or acquired through a felony or misdemeanour in order to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or in order to use derivatives of such securities shall be liable to a custodial sentence not exceeding one year or to a monetary penalty.71

4 Any person who is not a person referred to in paragraphs 1 to 3 and yet who gains a pecuniary advantage for themselves or for another by exploiting insider information or a recommendation based on insider information in order to acquire or dispose of securities admitted to trading on a trading venue or DLT trading facility which has its registered office in Switzerland or to use derivatives of such securities shall be liable to a fine.72

69 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

70 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

71 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

72 Amended by No I 10 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 33, 399; BBl 2020 233).

Art. 154 Sfruttamento di informazioni privilegiate

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, in qualità di organo o membro di un organo direttivo o di vigilanza di un emittente o di una società che controlla l’emittente o ne è controllata, oppure in qualità di persona che, in virtù della sua partecipazione o della sua attività, ha accesso a informazioni privilegiate, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale:

a.71
sfruttando un’informazione privilegiata per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori;
b.
comunicando ad altri un’informazione privilegiata;
c.72
sfruttando un’informazione privilegiata per raccomandare ad altri l’acquisto o l’alienazione di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per raccomandare ad altri l’impiego di derivati relativi a tali valori.

2 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1, ottiene un vantaggio patrimoniale di oltre un milione di franchi.

3 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa che gli è stata comunicata da una persona di cui al capoverso 1 o che si è procurato commettendo un crimine o un delitto, per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.73

4 È punito con la multa chiunque, senza appartenere alla cerchia delle persone di cui ai capoversi 1–3, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando un’informazione privilegiata oppure una raccomandazione fondata su di essa per acquistare o alienare valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera oppure per impiegare derivati relativi a tali valori.74

71 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

72 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

73 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

74 Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33, 399; FF 2020 221).

 

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