958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 151 Breach of notification duties

1 A fine not exceeding CHF 10 million shall be imposed on any person who wilfully:

a.
violates the notification duty cited in Article 120 or 121;
b.
as the owner of a qualified participation in a target company, fails to disclose the acquisition or sale of equity securities of that company (Art. 134).

2 A fine not exceeding CHF 100,000 shall be imposed on persons who commit the foregoing acts through negligence.

Art. 151 Violazione degli obblighi di comunicazione

1 È punito con la multa sino a 10 milioni di franchi chiunque intenzionalmente:

a.
viola l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 120 o 121;
b.
omette, in quanto titolare di una partecipazione qualificata in una società bersaglio, di comunicare l’acquisto o la vendita di titoli di partecipazione di detta società (art. 134).

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.