958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 144 Suspension of voting rights and purchase ban

If there are sufficient indications that a person has not met the notification duty in accordance with Articles 120 and 121, FINMA may, until the notification duty has been clarified and, as appropriate, the notification duty has been fulfilled:

a.
suspend the voting rights and associated rights of this person; and
b.
prohibit this person from acquiring further shares or acquisition or sale rights relating to shares of the company in question, be it directly, indirectly or acting in concert with third parties.

Art. 144 Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto

Se sussistono sufficienti indizi per ritenere che una persona non abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui agli articoli 120 e 121, la FINMA può, finché la situazione non sia chiarita e, se del caso, finché tale obbligo non sia adempiuto:

a.
sospendere il diritto di voto di tale persona e i diritti che ne derivano; e
b.
vietare a questa persona di acquistare direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi altre azioni, nonché diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni della società interessata.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.