958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 127 Duties of the offeror

1 The offeror must publish the offer in a prospectus containing true and complete information.

2 The offeror must treat all holders of equity securities of the same class equally.

3 The offeror's duties shall apply for all who act in concert with it.

Art. 127 Obblighi dell’offerente

1 L’offerente deve pubblicare l’offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete.

2 Deve trattare in modo paritario i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria.

3 Gli obblighi dell’offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d’intesa con lui.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.