1 The provisions of this chapter and Article 163 apply to public takeover offers relating to equity securities of companies (target companies):
2 If both Swiss and foreign law are simultaneously applicable to a public takeover offer, the provisions of Swiss law may be relinquished if:
3 Companies may, prior to their equity securities being admitted to official listing on a stock exchange in accordance with paragraph 1, state in their articles of incorporation that an offeror shall not be bound by the obligation to make a public takeover offer in accordance with Articles 135 and 163.
4 A company may at any time adopt a provision in accordance with paragraph 3 in its articles of incorporation, provided that this does not prejudice the interests of shareholders within the meaning of Article 706 CO59.
1 Le disposizioni del presente capitolo nonché l’articolo 163 si applicano alle offerte pubbliche di acquisto di titoli di partecipazione di società (società bersaglio):
2 Se il diritto svizzero e il diritto estero si applicano simultaneamente a un’offerta pubblica di acquisto, si può rinunciare ad applicare le disposizioni del diritto svizzero se:
3 Prima della quotazione dei loro titoli di partecipazione secondo il capoverso 1, le società possono stabilire nel loro statuto che l’assuntore non è obbligato a presentare un’offerta pubblica d’acquisto secondo gli articoli 135 e 163.
4 Una società può introdurre in qualsiasi momento nel proprio statuto una disposizione ai sensi del capoverso 3, purché questo non costituisca nei confronti degli azionisti un pregiudizio ai sensi dell’articolo 706 CO61.
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