958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 120 Notification duty

1 Anyone who directly or indirectly or acting in concert with third parties acquires or disposes of shares or acquisition or sale rights relating to shares of a company with its registered office in Switzerland whose equity securities are listed in whole or in part in Switzerland, or of a company with its registered office abroad whose equity securities are mainly listed in whole or in part in Switzerland, and thereby reaches, falls below or exceeds the thresholds of 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33⅓%, 50% or 66⅔% of the voting rights, whether exercisable or not, must notify this to the company and to the stock exchanges on which the equity securities are listed.

2 Financial intermediaries who acquire or dispose of shares or acquisition or sale rights on behalf of third parties are not subject to this notification duty.

3 Anyone who has the discretionary power to exercise the voting rights associated with equity securities in accordance with paragraph 1 is also subject to the notification duty.

4 The following shall be deemed equivalent to an acquisition or disposal:

a.
the initial listing of equity securities;
b.
the conversion of participation certificates or profit-sharing certificates into shares;
c.
the exercise of conversion or acquisition rights;
d.
changes in the share capital; and
e.
the exercise of sale rights.

5 All procedures that can ultimately confer the voting right to equity securities also constitute an indirect acquisition. This does not apply in the case of powers of attorney granted solely for the purposes of representation at a general meeting.

Art. 120 Obbligo di comunicazione

1 Chiunque acquista o aliena, direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi, azioni o diritti di acquisto o alienazione concernenti azioni di una società che ha sede in Svizzera e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in Svizzera, o di una società che ha sede all’estero e i cui titoli di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati principalmente in Svizzera, ottenendo in tal modo una partecipazione che supera, raggiunge o scende al di sotto dei valori soglia del 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 o 66⅔ per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, deve informarne la società e le borse presso le quali i titoli di partecipazione sono quotati.

2 Non sottostanno a tale obbligo di comunicazione gli intermediari finanziari che acquistano o alienano azioni oppure diritti di acquisto o alienazione per conto di terzi.

3 Sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto conferiti dai titoli di partecipazione di cui al capoverso 1.

4 Sono equiparati all’acquisto o all’alienazione:

a.
la prima quotazione di titoli di partecipazione;
b.
la conversione in azioni di buoni di partecipazione o di godimento;
c.
l’esercizio dei diritti di conversione o di acquisto;
d.
la modifica del capitale sociale; e
e.
l’esercizio di diritti di alienazione.

5 È considerata acquisto indiretto segnatamente anche ogni circostanza che permette di conseguire il diritto di voto connesso ai titoli di partecipazione. È eccettuato il rilascio di procure esclusivamente per la rappresentanza a un’assemblea generale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.