1 The Federal Council may introduce limits on the size of net positions which a person may hold in commodity derivatives insofar as this is necessary for orderly pricing and settlement as well as for convergence between prices on the derivatives market and on the underlying market. In doing so, it shall take account of recognised international standards and legal developments abroad.
2 It governs the following for position limits:
3 FINMA shall set position limits for the individual commodity derivatives.
1 Il Consiglio federale può prevedere limiti per le posizioni nette in derivati su merci detenute da una persona, in quanto sia necessario ad assicurare condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento nonché a produrre una convergenza tra i prezzi sul mercato dei derivati e quelli sul mercato sottostante. Nel fare ciò tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero.
2 Il Consiglio federale stabilisce per i limiti di posizione:
3 La FINMA determina i limiti di posizione per i singoli derivati su merci.
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