1 FINMA determines the derivatives which must be traded via a trading venue or a trading facility in accordance with Article 112 paragraph 1. In so doing, it considers:
2 It shall take account of recognised international standards and foreign legal developments. It may phase in the introduction of the duty to trade via a trading venue or a trading facility, according to derivative category.
3 No duty to trade in accordance with Article 112 may be imposed for:
1 La FINMA stabilisce quali derivati devono essere negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione secondo l’articolo 112 capoverso 1. A tal fine prende in considerazione:
2 La FINMA tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l’introduzione dell’obbligo di negoziare presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione per specifiche categorie di derivati.
3 Non sottostanno all’obbligo di negoziazione secondo l’articolo 112:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.