958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 113 Derivatives concerned

1 FINMA determines the derivatives which must be traded via a trading venue or a trading facility in accordance with Article 112 paragraph 1. In so doing, it considers:

a.
their degree of legal and operational standardisation;
b.
their liquidity;
c.
their trading volumes;
d.
the availability of pricing information in the given category;
e.
the counterparty risks associated with them.

2 It shall take account of recognised international standards and foreign legal developments. It may phase in the introduction of the duty to trade via a trading venue or a trading facility, according to derivative category.

3 No duty to trade in accordance with Article 112 may be imposed for:

a.
derivatives not admitted to trading by a relevant trading venue or trading facility;
b.
currency swaps and forward transactions, provided they are settled on a payment versus payment basis.

Art. 113 Derivati considerati

1 La FINMA stabilisce quali derivati devono essere negoziati presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione secondo l’articolo 112 capoverso 1. A tal fine prende in considerazione:

a.
il loro grado di standardizzazione legale e operativa;
b.
la loro liquidità;
c.
i volumi delle loro transazioni;
d.
la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;
e.
il rischio di controparte a essi connesso.

2 La FINMA tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l’introduzione dell’obbligo di negoziare presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione per specifiche categorie di derivati.

3 Non sottostanno all’obbligo di negoziazione secondo l’articolo 112:

a.
i derivati che non sono ammessi alla negoziazione presso nessuna corrispondente sede di negoziazione o presso nessun corrispondente sistema di negoziazione;
b.
gli swap su valute e i contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento («payment versus payment»).
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.