958.1 Federal Act of 19 June 2015 on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (Financial Market Infrastructure Act, FinMIA)

958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

Art. 108 Operational and counterparty risk mitigation

Counterparties shall record, observe and mitigate operating risks and counterparty risks associated with derivatives transactions in accordance with Article 107 paragraph 1. In particular, they must:

a.
confirm the contractual terms of derivatives transactions in a timely manner;
b.
have procedures for reconciling portfolios and managing the associated risks, except for when the counterparty is a small non-financial counterparty;
c.
have procedures for identifying and resolving disputes between parties at an early stage;
d.
regularly, but at least twice per year, perform portfolio compression where this is appropriate to mitigate their counterparty risk and provided they have 500 or more non-centrally cleared OTC derivatives transactions outstanding.

Art. 108 Riduzione del rischio operativo e del rischio di controparte

Le controparti rilevano, osservano e riducono il rischio operativo e il rischio di controparte risultanti da operazioni in derivati di cui all’articolo 107 capoverso 1. Esse devono in particolare:

a.
confermare tempestivamente le condizioni contrattuali delle operazioni in derivati;
b.
disporre di procedure di riconciliazione reciproca dei portafogli e di gestione dei rischi associati, a meno che la controparte non sia una piccola controparte non finanziaria;
c.
disporre di procedure per l’individuazione rapida e la risoluzione di controversie tra le parti;
d.
effettuare regolarmente, ma almeno due volte all’anno, una compressione del portafoglio, sempre che tale compressione sia idonea a ridurre il loro rischio di controparte e che abbiano in corso 500 o più operazioni in derivati OTC non oggetto di compensazione centrale.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.