1 The Board of Directors is the strategic management body of FINMA. It has the following tasks:
2 It comprises seven to nine expert members, who are independent of the supervised persons and entities. The Board of Directors is appointed for a term of office of four years; each member may be reappointed twice.
3 The Federal Council appoints the Board of Directors. In doing so, it must ensure the appropriate representation of both genders. It appoints the Chair and the Vice-Chair. It determines the level of remuneration. Article 6a of the Federal Personnel Act of 24 March 200025 applies by analogy.
4 The Chair may not carry out any other economic activity nor hold any federal or cantonal office unless this is in the interest of the fulfilment of the tasks of FINMA.
5 The Federal Council removes members of the Board of Directors and approves the decision of the Board of Directors to terminate the employment of the Chief Executive Officer if the requirements for holding office are no longer fulfilled.
1 Il consiglio di amministrazione è l’organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:
2 Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.
3 Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un’adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L’articolo 6a della legge del 24 marzo 200026 sul personale federale è applicabile per analogia.
4 Il presidente non può svolgere un’altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell’interesse dell’adempimento dei compiti della FINMA.
5 Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.