1 FINMA and the competent prosecution authority shall exchange the information that they require in the context of their collaboration and in order to fulfil their tasks. They shall use the information received exclusively to fulfil their respective tasks.62
2 They coordinate their investigations, as far as is practicable and required.
3 Where FINMA obtains knowledge of common law felonies and misdemeanours or of offences against this Act or the financial market acts, it shall notify the competent prosecution authorities.
62 Amended by Annex No 13 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell’inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
2 La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell’incaricato dell’inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l’incaricato dell’inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.
3 Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l’accesso ai loro locali all’incaricato dell’inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti.
4 I costi dell’incaricato dell’inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.