956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 26

49 Repealed by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), with effect from 1 Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).

Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

1 L’assoggettato alla vigilanza fornisce alla società di audit designata o all’incaricato dalla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.

2 L’assoggettato alla vigilanza informa la FINMA sulla designazione di una società di audit.

49 Nuovo testo giusta dall’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

 

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