956.1 Federal Act of 22 June 2007 on the Swiss Financial Market Supervisory Authority (Financial Market Supervision Act, FINMASA)

956.1 Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

Art. 24a Audit agents

1 FINMA may instruct an independent and suitably qualified person to conduct audits of supervised persons and entities.

2 It specifies the duties of the audit agent in the appointment order.

3 The supervised persons and entities bear the agent’s costs.

47 Inserted by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), in force since 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).

Art. 24 Principio

1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:

a.
società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza e abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi dell’articolo 9a della legge del 16 dicembre 200546 sui revisori; o
b.
incaricati di verifiche conformemente all’articolo 24a.

2 La verifica si concentra in particolare sui rischi che l’assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.

3 Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni47.

4 Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

5 I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

45 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

46 RS 221.302

47 RS 220

 

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