1 FINMA may instruct an independent and suitably qualified person to conduct audits of supervised persons and entities.
2 It specifies the duties of the audit agent in the appointment order.
3 The supervised persons and entities bear the agent’s costs.
47 Inserted by Annex No 8 of the FA of 20 June 2014 (Consolidation of Oversight through Audit Companies), in force since 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
1 La FINMA può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza, conformemente alle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1), direttamente o per il tramite di:
2 La verifica si concentra in particolare sui rischi che l’assoggettato alla vigilanza può far correre ai creditori, agli investitori, agli assicurati e alla funzionalità dei mercati finanziari. Per quanto possibile occorre evitare i doppioni in ambito di verifica.
3 Per la tutela del segreto da parte delle società di audit si applica per analogia l’articolo 730b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni47.
4 Il Consiglio federale disciplina le linee fondamentali del contenuto e dello svolgimento della verifica secondo il capoverso 1 lettera a, come pure la forma del rendiconto. Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.
5 I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.
45 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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