1 Per l’Ufficio di comunicazione, la collaborazione con le autorità estere di perseguimento penale è disciplinata dall’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1994191 sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
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3 L’Ufficio di comunicazione non è autorizzato a trasmettere ad autorità estere di perseguimento penale il nome della persona che ha trasmesso la comunicazione dell’intermediario finanziario o del commerciante oppure della persona che ha adempiuto l’obbligo d’informare di cui all’articolo 11a.193
190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).
192 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).
193 Introdotto dal n. I 4 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (RU 2009 361; FF 2007 5687). Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
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