955.0 Federal Act of 10 October 1997 on Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)

955.0 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)

Art. 31a Applicable provisions of the Federal Act of 7 October 1994 on Central Offices of the Federal Criminal Police

Unless this Act provides otherwise in relation to data processing and administrative assistance provided by the Reporting Office, the first and fourth sections of the Federal Act of 7 October 1994189 on the Central Offices of the Federal Criminal Police apply by analogy.

188 Inserted by No I of the FA of 21 June 2013, in force since 1 Nov. 2013 (AS 2013 3493; BBl 2012 6941).

189 SR 360

Art. 31 Rifiuto di fornire informazioni

L’Ufficio di comunicazione non dà seguito alla richiesta di un ufficio di comunicazione estero se:

a.
la richiesta non ha alcun legame con la Svizzera;
b.
per rispondervi è necessario applicare la coercizione processuale o eseguire altre misure e azioni per le quali il diritto svizzero prevede si faccia capo all’assistenza giudiziaria o a un’altra procedura disciplinata da una legge speciale o da un trattato internazionale;
c.
la richiesta compromette gli interessi nazionali o la sicurezza e l’ordine pubblici.

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° nov. 2013 (RU 2013 3493; FF 2012 6199).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.