(Art. 46 FinIA)
1 Securities firms may include the following as capital in accordance with Article 70 paragraphs 1 to 3:
2 The capital under paragraph 1 letters a to c can be included in full.
3 70% of the quarterly profits may be included after deducting the estimated profit distribution, subject to the existence of a complete income statement in accordance with FINMA's implementing provisions based on Article 42 of the Banking Ordinance of 30 April 201431 or of a complete income statement in accordance with an international standard recognised by FINMA, even if the income statement has not been audited. Where justified, FINMA can require an attestation.
4 The following must be deducted in full from the eligible capital under paragraph 1 letters a to d:
5 If the capital under paragraph 1 letters a to d exceeds CHF 1.5 million after the deductions under paragraph 4, 40% of the subordinated bonds may be included for the excess amount.
30 Inserted by No I 7 of the O of 18 June 2021 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Aug. 2021 (AS 2021 400).
(art. 46 LIsFi)
1 Le società di intermediazione mobiliare possono computare nei fondi propri secondo l’articolo 70 capoversi 1–3:
2 I fondi di cui al capoverso 1 lettere a–c sono computabili integralmente.
3 L’utile trimestrale, dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, è computabile in ragione del 70 per cento, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 dell’ordinanza del 30 aprile 201431 sulle banche o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, anche se il conto economico non è stato sottoposto a nessun controllo sommario. In casi motivati, la FINMA può esigere un attestato.
4 Dai fondi propri computabili di cui al capoverso 1 lettere a–d vanno dedotti integralmente:
5 Se, dopo le deduzioni secondo il capoverso 4, i fondi propri di cui al capoverso 1 lettere a–d superano 1,5 milioni franchi, per l’importo eccedente possono essere computati i prestiti postergati in ragione del 40 per cento.
30 Introdotto dal n. I 7 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).
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