1 The managers of collective assets, fund management companies, securities firms, financial groups and financial conglomerates must:
2 FINMA may establish an audit frequency of several years for the audit in accordance with paragraph 1 letter a taking account of the activity of those supervised and the associated risks.
3 In the years without a periodic audit, financial institutions in accordance with paragraph 1 shall submit a report to FINMA on their business activity's compliance with the legislative provisions. This report may be delivered in a standardised format.
4 The fund management company shall appoint the same audit firm for itself and for the investment funds it manages.
5 FINMA may itself conduct audits directly.
1 I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono:
2 La FINMA può prevedere che la verifica di cui al capoverso 1 lettera a abbia periodicità pluriennale, tenendo conto dell’attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.
3 Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, gli istituti finanziari secondo il capoverso 1 presentano alla FINMA un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.
4 La direzione del fondo incarica la medesima società di audit per se stessa e per i fondi di investimento che dirige.
5 La FINMA può effettuare essa stessa verifiche dirette.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.