952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e società di intermediazione mobiliare (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria, OIB-FINMA)

Art. 36 Distribution

1 The bankruptcy liquidator may provide for provisional distributions. He or she shall draw up a provisional distribution list for this purpose and forward it to FINMA for approval.

2 If all assets have been realised and all processes relating to the calculation of assets and liabilities have been completed, the bankruptcy liquidator shall draw up the final distribution list as well as the final accounts and forward these to FINMA for approval. The proceedings conducted by individual creditors under Article 260 DEBA27 may be disregarded.

3 Once the distribution list has been approved, the bankruptcy liquidator shall pay out to the creditors.

4 No payout is made for claims:

a.
whose existence or amount has not been definitively established;
b.
whose beneficiaries are not definitively known;
c.
that are partially covered by collateral outside Switzerland or under Article 18 that has not been realised; or
d.
that are likely to be partially covered by a pending settlement in foreign foreclosure proceedings connected to the bank bankruptcy.

5 If a separate schedule of claims is drawn up in accordance with Article 27 paragraph 3, the bankruptcy liquidator may with FINMA’s consent carry out the distribution once this Ordinance has entered into force, and independently of the entry into force of the schedule of claims regarding the remaining claims.

Art. 36 Ripartizione

1 Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA.

2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. Non è necessario tenere conto dell’esito dei processi intentati da singoli creditori ai sensi dell’articolo 260 LEF27.

3 Dopo l’approvazione dello stato di ripartizione, il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori.

4 Non sono effettuati pagamenti per crediti:

a.
il cui stato o entità non sono stati determinati definitivamente;
b.
i cui aventi diritto non sono stati identificati definitivamente;
c.
che sono in parte coperti da garanzie non realizzate all’estero o che sono coperti ai sensi dell’articolo 18; oppure
d.
che saranno probabilmente tacitati in parte nel quadro di una procedura di esecuzione forzata in corso all’estero in relazione con il fallimento.

5 Se è allestita una graduatoria separata ai sensi dell’articolo 27 capoverso 3, previa autorizzazione della FINMA il liquidatore del fallimento può effettuare la ripartizione dopo l’entrata in vigore della graduatoria separata e indipendentemente dall’entrata in vigore della graduatoria relativa agli altri crediti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.