951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 66a Obligation to give notice

1 The representative of foreign collective investment schemes must in particular give notice to FINMA if:

a.
collective investment schemes or sub-funds are combined or liquidated or their legal form is changed;
b.
a collective investment scheme or a sub-fund is not launched or the offer in Switzerland is not taken up or is cancelled;
c.
the redemption of units in a foreign collective investment scheme that it represents is postponed or if the management company decides to reduce redemption requests on a pro rata basis (gating);
d.
a foreign supervisory authority has taken measures against the collective investment scheme, and in particular if it has withdrawn approval.

2 In the event of a change of paying agent or the termination of agency agreements, FINMA's approval for the termination of the mandate must be obtained in advance (Art. 120 para. 2bis CISA).

Art. 66a Obblighi di comunicazione

1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare senza indugio la FINMA in particolare se:

a.
gli investimenti collettivi di capitale o i loro comparti vengono riuniti o liquidati o la loro forma giuridica viene modificata;
b.
un investimento collettivo di capitale o un suo comparto non è stato lanciato oppure l’offerta in Svizzera non è stata accettata o è stata sospesa;
c.
il rimborso delle quote in un investimento collettivo di capitale estero da esso rappresentato viene differito o se la società di gestione patrimoniale ha deciso una riduzione proporzionale delle domande di riscatto (gating);
d.
un’autorità estera di vigilanza ha adottato misure nei confronti dell’investimento collettivo di capitale, segnatamente il ritiro dell’approvazione.

2 In caso di cambiamento dell’ufficio di pagamento e in caso di scioglimento di contratti di rappresentanza, il mandato può essere concluso soltanto previa approvazione della FINMA (art. 120 cpv. 2bis LICol).

 

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