951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 66 Publication duties

1 Representatives of foreign collective investment schemes shall publish the issue and redemption prices and if applicable the asset value with the indication «excluding commission».

together in the organs of publication named in the prospectus on every issue and redemption of units, but at least twice each month.

2 In the case of collective investment schemes for which the right to redeem at any time pursuant to Article 109 paragraph 3 CISO18 has been restricted, publication in accordance with paragraph 1 is required at least once each month. The weeks and weekdays on which publication takes place must be indicated in the prospectus.

3 Notice of the amendment of documents given to investors in the foreign collective investment scheme’s home country must at the same time be published in Switzerland.

Art. 66 Obblighi di pubblicazione

1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri pubblica il prezzo di emissione e il prezzo di riscatto e, all’occorrenza, il valore di inventario con aggiunta la menzione «commissioni non comprese» negli organi di pubblicazione indicati nel prospetto, segnatamente a ogni emissione e riscatto di quote, ma in ogni caso almeno due volte al mese.

2 Per gli investimenti collettivi di capitale con diritto di riscatto limitato ai sensi dell’articolo 109 capoverso 3 OICol18 la pubblicazione di cui al capoverso 1 deve avvenire almeno una volta al mese. Le settimane e i giorni nei quali è effettuata la pubblicazione vanno indicati nel prospetto.

3 La comunicazione concernente la modifica dei documenti destinata agli investitori nello Stato di origine dell’investimento collettivo di capitale deve essere pubblicata contemporaneamente anche in Svizzera.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.