Assets received as collateral as part of investment techniques or OTC transactions must satisfy the requirements of this section.
I valori patrimoniali accettati come garanzie nell’ambito delle tecniche d’investimento o delle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti della presente sezione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.