951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA)

Art. 4 Securities eligible for lending

1 The fund management company or SICAV may lend all types of securities that are traded on an exchange or other regulated market open to the public.

2 It may not lend securities acquired under a reverse repo transaction.

Art. 4 Valori mobiliari che possono essere oggetto di prestito

1 La direzione del fondo o la SICAV può dare in prestito ogni genere di valori mobiliari che siano negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2 La direzione del fondo o la SICAV non può dare in prestito valori mobiliari acquistati nel contesto di operazioni pensionistiche.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.