951.311 Ordinance of 22 November 2006 on Collective Investment Schemes (Collective Investment Schemes Ordinance, CISO)

951.311 Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

Art. 62 Voting rights

(Art. 40 para. 4, 47 and 94 CISA)

1 Shareholders have the right to vote on:

a.
the subfund in which they are invested;
b.
the company if the decision affects the SICAV as a whole.

2 If the share of voting rights assigned to a subfund differs significantly from the share of assets assigned to the subfund, the shareholders may at the general meeting resolve to split or merge the shares of a share category in accordance with paragraph 1 letter b. FINMA must give its consent for such decision to be valid.

3 FINMA may order the splitting or merging of shares in a share class.

Art. 62 Diritti di voto

(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)

1 Gli azionisti hanno diritto di voto:

a.
sui comparti ai quali partecipano;
b.
sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.

2 Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all’assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.

3 La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.