(Art. 14 para. 1 let. c CISA)
1 The executive board must comprise at least two persons. These persons must be resident in a place where they can in fact carry out their management duties properly.
2 The authorised signatories of the licensee must sign jointly.
3 The licensee must define its organisational structure in a set of organisational regulations.20
4 It must employ personnel who are properly and suitably qualified for its activity.
5 FINMA may require that an internal audit be performed if required by the scope and nature of the activity.
6 In justified instances, it may grant derogations from these requirements.
20 Amended by No I of the Ordinance of 13 Feb. 2013, in force since 1 March 2013 (AS 2013 607).
(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)
1 La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività gestionale in modo effettivo e responsabile.20
2 Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell’autorizzazione devono firmare collettivamente a due.
3 Il titolare dell’autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.21
4 Il titolare dell’autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
5 La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell’attività la rendano necessaria.
6 Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.
20 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).
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