950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi)

Art. 86 Financial instruments

(Art. 59 para. 1 FinSA)

In addition to those stipulated in Article 59 paragraph 1 FinSA, share-like securities include:

a.
convertible bonds that can be exchanged for equity securities, where the convertible bonds and the equity securities are issued by the same issuer or the same corporate group;
b.
tradable pre-emptive and preferential subscription rights allocated to existing shareholders under a capital increase or through the issue of convertible bonds;
c.
employee options on equity securities of the employer or a company associated with the latter;
d.
dividend distributions in the form of claims to shares.

Derivative debt instruments are derivatives and debt instruments whose payoff profile is structured in the same manner as that of a derivative in accordance with Article 2 letter c FinMIA12.

Non-derivative debt instruments are:

a.
bonds with interest rates based on reference rates;
b.
inflation-hedged bonds;
c.
bonds with early redemption or purchase rights;
d.
zero coupon bonds.

Art. 86 Strumenti finanziari

(art. 59 cpv. 1 LSerFi)

1 Oltre ai valori mobiliari di cui all’articolo 59 capoverso 1 LSerFi sono equiparabili ai valori mobiliari sotto forma di azioni:

a.
le obbligazioni convertibili in relazione a titoli di partecipazione se le obbligazioni convertibili e i titoli di partecipazione sono emessi dal medesimo emittente o dal medesimo gruppo imprenditoriale;
b.
i diritti di opzione e i diritti preferenziali di sottoscrizione negoziabili che sono assegnati agli azionisti esistenti nell’ambito di un aumento di capitale o tramite l’emissione di obbligazioni convertibili;
c.
le opzioni di collaboratori su titoli di partecipazione del datore di lavoro o di un’impresa ad esso legata;
d.
le distribuzioni di dividendi sotto forma di diritti su azioni.

2 Sono considerati titoli di credito aventi carattere di derivati i derivati e i titoli di credito il cui profilo di profitti e perdite è strutturato come quello di un derivato secondo l’articolo 2 lettera c LInFi12.

3 Sono considerati titoli di credito non aventi carattere di derivati segnatamente:

a.
le obbligazioni di prestito con tassi di interesse basati sui tassi di riferimento;
b.
le obbligazioni di prestito che offrono protezione dall’inflazione;
c.
le obbligazioni di prestito con diritto di rimborso o di acquisto anticipato;
d.
le obbligazioni zero-coupon.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.