1 The Federal Council may make provision for a transitional period for fulfilment of the requirements set out in Article 6.
2 The client advisers in accordance with Article 28 must report to the registration body for entry in the register within six months of this Act coming into force.
3 Financial service providers must be affiliated to an ombudsman's office in accordance with Article 74 within six months of this Act coming into force.
4 The provisions of Title 3 of this Act will come into force two years after this Act comes into force:
5 The Federal Council may extend the time frame under paragraph 4 for securities if this is warranted by a delay in the reviewing body commencing operations.
1 Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 6.
2 I consulenti alla clientela di cui all’articolo 28 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per l’iscrizione nel registro.
3 I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo l’articolo 74 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4 Dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del titolo terzo si applicano:
5 Il Consiglio federale può prorogare il termine di cui al capoverso 4 per i valori mobiliari, se opportuno a seguito di un’entrata in servizio tardiva dell’organo di verifica.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.