1 Filing a mediation request with an ombudsman does not rule out civil action and does not prevent such from being initiated.
2 After bringing proceedings before an ombudsman, the plaintiff may unilaterally waive conciliation proceedings under the Civil Procedure Code46.
3 The ombudsman shall terminate proceedings once a conciliation authority, a court, a court of arbitration or an administrative authority begins dealing with the case.
1 La presentazione di una domanda di mediazione presso un organo di mediazione non esclude la possibilità di adire il giudice civile né ostacola una siffatta azione.
2 Alla conclusione di una procedura dinanzi a un organo di mediazione, l’attore può rinunciare unilateralmente ad esperire la procedura di conciliazione secondo il Codice di procedura civile44.
3 L’organo di mediazione pone termine alla procedura non appena un’autorità di conciliazione, un’autorità giudiziaria, un tribunale arbitrale o un’autorità amministrativa è investita della causa.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.