1 Any person who wishes to assert their right must submit a corresponding request in writing or in another form demonstrable via text.
2 The financial service provider shall provide the client with a copy of the documents in question free of charge within 30 days after receipt of such request.
3 If it fails to comply with such a request, the client may apply to the court.
4 A refusal by the financial service provider to supply the requested documents may be taken into account by the competent court in any subsequent legal dispute when deciding on procedural costs.
1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2 Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire gratuitamente al cliente una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3 Se il fornitore di servizi finanziari non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il giudice.
4 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del fatto che il fornitore di servizi finanziari si è rifiutato di consegnare i documenti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.