950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 73 Procedure

1 Any person who wishes to assert their right must submit a corresponding request in writing or in another form demonstrable via text.

2 The financial service provider shall provide the client with a copy of the documents in question free of charge within 30 days after receipt of such request.

3 If it fails to comply with such a request, the client may apply to the court.

4 A refusal by the financial service provider to supply the requested documents may be taken into account by the competent court in any subsequent legal dispute when deciding on procedural costs.

Art. 73 Procedura

1 Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

2 Il fornitore di servizi finanziari fa pervenire gratuitamente al cliente una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3 Se il fornitore di servizi finanziari non ottempera alla richiesta di consegna, il cliente può adire il giudice.

4 In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del fatto che il fornitore di servizi finanziari si è rifiutato di consegnare i documenti.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.