950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 40 Contents

1 The prospectus shall contain the essential information for the investor's decision on:

a.
the issuer and the guarantor and security provider, specifically:
1.
the board of directors, management board, auditors and other governing bodies,
2.
the most recent semi-annual or annual accounts or, where these are not yet available, information on assets and liabilities,
3.
the business situation,
4.
the main prospects, risks and litigation;
b.
the securities to be offered publicly or admitted to trading on a trading venue, specifically the associated rights, obligations and risks for investors;
c.
the offer, specifically the type of placement and the estimated net proceeds of the issue.

2 The information shall be provided in one of the official languages of the Swiss Confederation or in English.

3 The prospectus shall also contain a clearly understandable summary of the essential information.

4 If the final issue price and the issue volume cannot be stated in the prospectus, it must then indicate the maximum issue price and the criteria and conditions used to determine the issue volume. The information on the final issue price and on the issue volume shall be filed with and published by the reviewing body.

5 In the case of offers for which an exception in accordance with Article 51 paragraph 2 is requested, the prospectus shall mention that this has not yet been reviewed.

Art. 40 Contenuto

1 Il prospetto contiene le indicazioni essenziali per la decisione dell’investitore concernenti:

a.
l’emittente nonché il garante o il prestatore di cauzioni, segnatamente:
1.
il consiglio di amministrazione, la direzione, l’organo di revisione e altri organi,
2.
l’ultimo conto semestrale o annuale oppure, in mancanza di questi, indicazioni su valori patrimoniali e impegni,
3.
l’andamento degli affari,
4.
le prospettive, i rischi e le controversie principali;
b.
i valori mobiliari offerti al pubblico o destinati al commercio presso una sede di negoziazione, segnatamente i diritti, gli obblighi e i relativi rischi per gli investitori;
c.
l’offerta, segnatamente il tipo di collocamento e il ricavo netto stimato dell’emissione.

2 Le indicazioni sono redatte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

3 Il prospetto contiene inoltre un nota di sintesi in forma comprensibile delle indicazioni essenziali.

4 Se non è possibile indicare nel prospetto il corso di emissione definitivo e il volume dell’emissione, il prospetto indica il corso di emissione più elevato possibile e i criteri e le condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume dell’emissione. Le indicazioni sul corso di emissione definitivo e sul volume dell’emissione sono depositate presso l’organo di verifica e pubblicate.

5 Nel caso delle offerte per le quali è fatta valere un’eccezione ai sensi dell’articolo 51 capoverso 2, nel prospetto occorre indicare che lo stesso non è ancora stato sottoposto a verifica.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.