1 Financial service providers shall ensure that their staff possess the necessary skills, knowledge and experience to perform their work.
2 Financial service providers not subject to supervision in accordance with Article 3 of the Financial Market Supervision Act of 22 June 200716 (FINMASA) must also ensure that only persons listed in the register of advisers (Article 29) act as client advisers for them.
1 I fornitori di servizi finanziari si assicurano che i loro collaboratori dispongano delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per la loro attività.
2 I fornitori di servizi finanziari che non sono assoggettati alla vigilanza secondo l’articolo 3 della legge del 22 giugno 200714 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) si assicurano inoltre che per loro operino soltanto consulenti alla clientela iscritti nel registro dei consulenti (art. 29).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.