950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 15 Documentation

1 Financial service providers shall document in an appropriate manner:

a.
the financial services agreed with clients and the information collected about them;
b.
the notification described in Article 13 paragraph 2 or the fact that they advised the clients in accordance with Article 14 against availing of the service;
c.
the financial services provided for clients.

2 When providing investment advice, they shall also document clients' needs and the grounds for each recommendation leading to the acquisition or disposal of a financial instrument.

Art. 15 Documentazione

1 I fornitori di servizi finanziari tengono una documentazione adeguata relativa a:

a.
i servizi finanziari convenuti con i clienti e le informazioni raccolte su questi ultimi;
b.
l’informazione di cui all’articolo 13 capoverso 2 o il fatto di aver sconsigliato a un cliente di fruire di un servizio conformemente all’articolo 14;
c.
i servizi finanziari forniti ai clienti.

2 Nel caso della consulenza in investimenti, i fornitori di servizi finanziari tengono inoltre una documentazione relativa alle esigenze dei clienti e ai motivi di ogni raccomandazione che porta all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.