946.311 Ordinance of the FDEA of 9 April 2008 on the Certification of the Non-Preferential Origin of Goods (OCG-FDEA)

946.311 Ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR)

Art. 5 Form of certifications of origin

1 The application for a certification of origin shall be made using the certification application form contained in Annex 3 and shall be signed. The form shall as a rule also be used in electronic processing.

2 The certificate of origin shall be issued on the form contained in Annex 4. The form shall as a rule also be used in electronic processing.

3 The certification application form shall be printed on yellow paper, and the certificate of origin form on green paper. White paper may be used in electronic processing.

4 The attestation of origin on commercial invoices or other commercial documents shall be effected by means of a stamp or, in electronic processing, by means of a corresponding imprint.

5 Certificates of origin and attestations of origin shall be issued in an official national language. A different language may be used, should this be required. The certification office may request an authenticated translation in an official national language.

6 Copies of the certificate of origin or the attestation of origin may be authenticated. They shall be marked as such.

7 Both a certificate of origin and an attestation of origin may be issued for the same good.

Art. 5 Forma delle prove documentali dell’origine

1 La richiesta per il rilascio di una prova documentale dell’origine (prova documentale) è da inoltrare tramite il modulo domanda di attestazione di cui all’allegato 3, debitamente firmato. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.

2 Il certificato d’origine è da redigere sul modulo di cui all’allegato 4. Di norma il modulo deve anche essere utilizzato nell’ambito della procedura elettronica.

3 Il modulo domanda di attestazione è da stampare su carta di colore giallo, il modulo certificato d’origine su carta di colore verde. In caso di procedura elettronica la carta può essere di colore bianco.

4 L’attestazione d’origine avviene tramite l’apposizione di un timbro nel caso di fatture commerciali o di altri documenti commerciali, oppure tramite timbro digitale nel caso di procedura elettronica.

5 I certificati d’origine e le attestazioni d’origine sono redatti in una lingua nazionale. Se necessario, può essere utilizzata un’altra lingua. L’ufficio emittente può richiedere una traduzione autenticata in una lingua nazionale.

6 Del certificato d’origine e dell’attestazione d’origine possono essere autenticate altre copie. Esse devono essere contrassegnate in quanto tali.

7 Per la stessa merce possono essere rilasciati al contempo certificato d’origine e attestazione d’origine.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.