A product shall be considered to be of Swiss origin if it either has been wholly obtained or produced or has been sufficiently worked or processed within the territory.
Un prodotto è reputato di origine svizzera se è stato totalmente ottenuto o fabbricato sul territorio interno o se ivi è stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.