946.31 Ordinance of 9 April 2008 on the Certification of the Non-Preferential Origin of Goods (OCG)

946.31 Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)

Art. 41 Forgery of certifications and declarations of origin

1 Any person who:

a.
forges or falsifies a certification or declaration of origin with the intention of using it or uses the authentic signature of a certification office or an individual or business issuing a declaration of origin to produce a false certification or declaration of origin;
b.
forges or falsifies the finding or report of an individual entrusted with the verification or, as an expert, with the clarification of the origin, value or price of a good or uses the authentic signature of such person to produce a false finding or report

shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2 If the offender acts through negligence, the penalty shall be a fine of up to 20,000 francs.

Art. 41 Falsificazione di prove documentali e di dichiarazioni d’origine

1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque:

a.
falsifichi o alteri una prova documentale o una dichiarazione d’origine con l’intento di avvalersene, oppure utilizzi la firma autentica di un ufficio emittente o della persona preposta all’istituzione delle dichiarazioni d’origine al fine di produrre una prova documentale o una dichiarazione d’origine suppositizia;
b.
falsifichi o alteri la constatazione o la perizia di un incaricato dei controlli a posteriori oppure dell’esperto incaricato di svolgere verifiche in merito all’origine, al valore o al prezzo di una merce, oppure utilizzi la firma autentica di una delle persone summenzionate allo scopo di produrre una falsa constatazione o una falsa perizia.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.