946.31 Ordinance of 9 April 2008 on the Certification of the Non-Preferential Origin of Goods (OCG)

946.31 Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)

Art. 40 Offences committed by individuals who make declarations of origin

1 Any person who improperly indicates the origin, value or price of a good in a declaration of origin with the intention of adversely affecting the assets or other rights of an individual or procuring an unlawful advantage for himself or another shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

2 If the offender acts through negligence, the penalty shall be a fine of up to 20,000 francs.

Art. 40 Infrazioni da parte degli incaricati del rilascio delle dichiarazioni d’origine

1 È punito con pena detentiva fino a tre anni o con pena pecuniaria chiunque, con lo scopo di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di terzi o di procurare per sé o per altri un illecito vantaggio, in una dichiarazione d’origine attesti in modo inesatto l’origine, il valore o il prezzo di una merce.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.