946.31 Ordinance of 9 April 2008 on the Certification of the Non-Preferential Origin of Goods (OCG)

946.31 Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO)

Art. 11 Sufficiently worked or processed

1 A product shall be considered to be sufficiently worked or processed if:

a.
the value of all materials of foreign origin used in its production does not exceed 50% of its ex-works price;
b.
on account of working or processing, it has to be classified under a heading in the Harmonised System different from the one applicable to the products of foreign origin used in its production; or
c.
possible specific origin-conferring processing or working has been undertaken in accordance with paragraph 2.

2 The EAER may define specific origin-conferring working or processing for particular products. It may exclude the applicability of paragraph 1 letters a and b for certain of these products.

3 Tolerance rules may be specified for products falling under paragraphs 1 letter b and 2.

Art. 11 Lavorazione o trasformazione sufficienti

1 Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se:

a.
il valore di tutti i materiali d’origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica;
b.
la lavorazione o la trasformazione ha per effetto di classificare il prodotto in una voce diversa del Sistema armonizzato rispetto a quella in cui sono classificati i prodotti d’origine estera utilizzati per la sua fabbricazione; o
c.
vengono eseguite eventuali lavorazioni o trasformazioni particolari di cui al capoverso 2 allo scopo di conferire l’origine.

2 Per determinati prodotti il DEFR può stabilire lavorazioni o trasformazioni particolari che conferiscono l’origine. Esso può inoltre escludere, per alcuni di questi prodotti, l’applicabilità del capoverso 1 lettere a e b.

3 Il DEFR può fissare una tolleranza per i prodotti di cui a capoversi 1 lettera b e 2.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.