1 This Ordinance regulates the issue and use of certifications and declarations of origin used in external trade.
2 It applies in Switzerland and its foreign customs enclaves (the territory).
1 La presente ordinanza disciplina la redazione e l’utilizzo delle prove documentali e delle dichiarazioni d’origine nell’ambito nel commercio esterno.
2 La presente ordinanza si applica in Svizzera e nelle sue enclavi doganali (territorio interno).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.