941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)

Art. 69

1 The Central Office shall enter the responsibility mark into the register if:

a.
there are no grounds for objection;
b.
the documents submitted are complete and correct;
c.
the registration fee has been paid.

2 The Central Office shall issues the owner of the mark with a registration certificate. This serves as a certificate to use the responsibility mark.

Art. 69

1 L’Ufficio centrale registra il marchio quando:

a.
non vi è alcun motivo d’esclusione;
b.
i documenti presentati sono completi e corretti;
c.
è stata pagata la tassa di registrazione.

2 L’Ufficio centrale rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione. Quest’ultimo serve da documento di legittimazione per utilizzare il marchio.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.