941.311 Ordinance of 8 May 1934 on the Control of Trade in Precious Metals and Articles of Precious Metals (Precious Metals Control Ordinance, PMCO)

941.311 Ordinanza dell'8 maggio 1934 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi, OCMP)

Art. 46

1 Precious metal articles must bear the legal standard of fineness in parts per thousand, struck in Arabic numerals.

2 The fineness mark must be applied in a visible, legible and indelible manner and measure at least 0.5 mm in height.

3 If an article comprises parts made of different alloys of the same precious metal, the fineness mark must refer to the lowest standard of fineness used. An exception is made for medals and small bars mounted on a stand made of a lower-quality alloy; in this case, a fineness mark is applied to each part correspondingly.

4 Additional marks, particularly the number of carats in the case of gold alloys or the term «Sterling» for silver articles with a standard of fineness of 0.925, are permissible provided that they correspond to the actual composition of the articles.

5 Fineness marks on platinum and palladium articles must also show the complete or abbreviated name of the metal in question, such as «Pt» or «Pd».

6 Fully gilded or gold-plated silver articles must be marked as silver.

Art. 46

1 I lavori di metalli preziosi devono recare l’indicazione del titolo legale in millesimi, espresso in numeri arabici.

2 L’indicazione del titolo deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile e avere un’altezza minima di 0,5 mm.

3 Se un lavoro è composto di parti di diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l’indicazione del titolo deve corrispondere al titolo della lega più debole. Sono eccettuate le medaglie e le piccole verghe montate su un supporto di una lega inferiore; in questo caso ogni parte è designata con il proprio titolo corrispondente.

4 Designazioni supplementari, in particolare l’indicazione in carati per le leghe di oro o la designazione «sterling» per i lavori d’argento con il titolo 0,925, sono autorizzate qualora corrispondano alla reale composizione dei lavori.

5 Le indicazioni del titolo sui lavori di platino o di palladio devono essere completate dalla designazione del corrispondente metallo prezioso, per esteso o abbreviata, come «Pt» o Pd».

6 I lavori d’argento completamente dorati o placcati oro devono essere designati come argento.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.