1 In principle, solders must consist of the same metal and an alloy of the same fineness as the article itself.
2 The Central Office may permit the use of solders of an alloy with a lower fineness or of another material where this is necessary for technical reasons (Art. 7 para. 2 of the Act).
3 In the case of solders under paragraph 2, a tolerance not exceeding ten parts per thousand is permitted on the fully melted object.
1 Le saldature devono per principio essere effettuate con lo stesso metallo e una lega dello stesso titolo di quello del lavoro.
2 Se necessario per ragioni tecniche, l’Ufficio centrale può autorizzare l’impiego di saldature di una lega di titolo più debole o di un altro materiale (art. 7 cpv. 2 della L).
3 Per le saldature di cui al capoverso 2, è ammessa una tolleranza di dieci millesimi al massimo sull’oggetto fuso interamente.
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