1 The Central Office shall maintain a register of the holders of melter’s licences and periodically publish the content of this.
2 The Central Office shall oversee the operations of holders of melter’s licences. It may delegate this task to Assay Offices.
3 The supervisory bodies must be permitted to inspect the business documents, commercial accounts and goods storage.
182 Inserted by No I of the O of 26 May 2010, in force since 1 July 2010 (AS 2010 2219).
1 L’Ufficio centrale tiene un registro dei titolari di patenti di fonditore e ne pubblica periodicamente il contenuto.
2 L’Ufficio centrale vigila sulle imprese dei titolari di patenti di fonditore. Può delegare questo compito agli uffici di controllo.
3 Gli organi di controllo hanno il diritto di consultare i documenti d’affari, la contabilità commerciale e di controllare le partite di merce.
179 Introdotto dal n. I dell’O del 26 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2219).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.