1 As a rule, the contested articles must be made unusable. If the objection concerns only individual parts, only these are made unusable.
2 The objects that have been made unusable are returned to the applicant.104
3 This provision has effect subject to the provision on the responsibility of the officers and sworn assayers in the case of unjustified destruction of articles.
104 Amended by No I of the O of 19 June 1995, in force since 1 Aug. 1995 (AS 1995 3113).
1 Di regola, i lavori il cui titolo è contestato devono essere resi inservibili. Se la contestazione concerne soltanto alcune parti del lavoro, si renderanno inservibili solo esse.
2 Gli oggetti resi inservibili sono restituiti al richiedente.101
3 Restano riservate le disposizioni sulla responsabilità dei funzionari e dei saggiatori in caso di distruzione ingiustificata di un lavoro.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3113).
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