935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Art. 25 Duty to provide information

Persons who hold licences under the Act must inform their clients of their insurance cover or the equivalent surety or guarantee:

a.
in their contracts and their General Terms and Conditions;
b.
in booking confirmations and on tickets;
c.
on their websites or in their online information.

Art. 25 Obbligo di informare

Chi beneficia di un’autorizzazione secondo la legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla propria assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate:

a.
nei contratti e nelle condizioni generali di contratto;
b.
nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti;
c.
nel sito Internet.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.