935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Art. 24 Compulsory insurance

1 The minimum cover provided by the licence holder's professional indemnity insurance as outlined in Article 13 of the Act must amount to CHF 5 million annually.

2 The following security is considered to be equivalent to professional indemnity insurance:

a.
a surety or bank guarantee declaration for the sum of CHF 5 million;
b.
a blocked bank account holding CHF 5 million.

3 The insurance company or bank must be licensed by or registered with the responsible supervisory authority.

4 Article 13 of the Act also applies to aspirant mountain guides, rock climbing instructors, mountain leaders and whitewater sports guides.

Art. 24 Obbligo di assicurazione

1 L’importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità civile professionale a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi l’anno.

2 Sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale le seguenti garanzie:

a.
una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi;
b.
un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi.

3 La società di assicurazione o la banca deve disporre dell’autorizzazione della competente autorità di vigilanza.

4 L’articolo 13 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, ai maestri di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.19

19 Correzione del 7 apr. 2020 (RU 2020 1191).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.