935.911 Ordinance of 30 January 2019 on Mountain Guides and Organisers of other High-Risk Activities (High-Risk Activities Ordinance)

935.911 Ordinanza del 30 gennaio 2019 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)

Art. 18 Granting a licence

1 The applicant for the licence must submit the application in writing to the cantonal authorities of the applicant's place of residence or registered office. If the person is resident or has a registered office abroad, the application must be submitted to the cantonal authorities at the primary place of business.

2 The application must contain the information and documents set out in Annex 1.

3 Cantons may require that their own application form be used.

4 The authority shall review the application and the accompanying documents within 10 days of submission. If the application is deficient or incomplete, the authority shall reject it and set a deadline for its correction or completion. If this deadline is not met, the application is considered to be withdrawn.

5 The authority shall decide on the application within 10 days of the point in time at which the application is available in a complete and correct form.

6 Article 8 paragraph 2 and Article 9 paragraph 1 of the Ordinance also apply by analogy to aspirant mountain guides, rock climbing instructors, hiking guides and whitewater sports guides.

7 In all other respects the procedure is governed by cantonal procedural law.

Art. 18 Rilascio dell’autorizzazione

1 Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all’autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all’estero, la domanda deve essere inoltrata all’autorità cantonale del luogo in cui è svolta l’attività principale.

2 La domanda deve essere corredata dai dati e dai documenti di cui all’allegato 1.

3 I Cantoni possono esigere che venga utilizzato per la domanda un apposito modulo di richiesta da essi elaborato.

4 L’autorità esamina la domanda e i documenti allegati entro dieci giorni dal ricevimento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l’indicazione di una scadenza per porre rimedio alle imprecisioni. Se la scadenza non è rispettata la domanda è considerata ritirata.

5 L’autorità decide in merito alla domanda entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.

6 L’articolo 8 capoverso 2 e l’articolo 9 capoverso 1 della legge si applicano per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata, agli accompagnatori in montagna e agli istruttori di discese in acque vive.16

7 Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.

16 Correzione del 7 apr. 2020 (RU 2020 1191).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.